Sez. L, Sentenza n. 6363 del 19/04/2003 (Rv. 562363 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Rapporto di lavoro contrattualizzato dei dipendenti postali - Applicabilità della disciplina di diritto comune - Conseguenze - Personale della ex quarta categoria - Inquadramento nell'area operativa anziché nell'area di base - Clausola dell'accordo integrativo aziendale prevedente la necessità di superare un giudizio di idoneità - Contrasto con l'art. 2103 del cod. civ. - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
Co riferimento al rapporto di lavoro contrattualizzato dei dipendenti postali, soggetto alla disciplina del diritto comune, non può considerarsi nulla, per contrasto con l'art. 2103 cod. civ., la clausola contenuta nell'accordo integrativo aziendale del 23 maggio 1995, che richiede, ai fini dell'inquadramento di un dipendente già inserito nella ex quarta categoria nell'area operativa, professionalmente più elevata, anziché nell'area di base, il superamento di un giudizio di idoneità allo svolgimento di tutte le mansioni previste nell'area operativa, in quanto esso consegue ad una totale ristrutturazione, da parte dell'imprenditore, dell'assetto organizzativo della propria azienda, comprensivo di una diversa classificazione del personale con la previsione di nuove categorie od aree professionali, destinate ad accorpare mansioni comuni a più profili professionali, e della previsione di specifici criteri per il passaggio da una categoria o area professionale all'altra, non essendo peraltro previsto in favore dei lavoratori privati un principio di parità di trattamento in materia di attribuzione di qualifiche, né essendo tale principio, in particolare, tutelato dall'art. 2103 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST., Legge 01/12/1993 num. 487 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)