Sez. L, Sentenza n. 9011 del 21/08/1991 (Rv. 473596 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Reintegrazione nel posto di lavoro (Tutela reale) | Esercizio dello "ius variandi" del datore di lavoro all'atto della riammissione in servizio - Liceità - Condizioni.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Reintegrazione nel posto di lavoro (Tutela reale)
L'obbligo del datore di lavoro di riammettere in servizio il lavoratore reintegrato dal giudice non esclude che lo stesso datore di lavoro possa, all'atto della riammissione del dipendente, esercitare, quanto all'assegnazione della sede di lavoro, il cosiddetto "ius variandi", ove sussistano, ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, il cui accertamento è riservato al giudice del merito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)