Sez. L, Sentenza n. 976 del 07/02/1996 (Rv. 495757 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Nel precedente luogo di svolgimento del rapporto - Necessità - Trasferimento successivo - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)
L'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro emanato dal giudice nel sanzionare un licenziamento illegittimo esige che il lavoratore sia in ogni caso ricollocato nel posto di lavoro da ultimo occupato, salva la facoltà per il datore di lavoro di disporne con successivo provvedimento il trasferimento ad altra sede nel concorso delle condizioni previste dall'art. 2103 cod. civ. (Nella specie la sentenza impugnata, annullata dalla S.C., aveva rigettato la richiesta della lavoratrice di un'esatta esecuzione dell'ordine di reintegrazione - emanato in un precedente giudizio, relativo alla sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in un caso di assunzioni a termine - dando rilievo alla indisponibilità del precedente posto di lavoro, allegata dal datore di lavoro, nonché- secondo la S.C. in difetto di un'adeguata motivazione sul punto - alla acquiescenza della lavoratrice).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)