Sez. L, Sentenza n. 207 del 09/01/2001 (Rv. 542997 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA | Proposizione della relativa domanda con l'atto di riassunzione del giudizio di rinvio - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA
In caso di cassazione con rinvio, la domanda di restituzione conseguente alla sentenza di cassazione può essere proposta al giudice di rinvio non solo introducendo un nuovo, distinto, giudizio (di cui peraltro può successivamente disporsi la riunione al giudizio di rinvio), ma anche con lo stesso atto con il quale la stessa parte interessata riassume la causa già in essere davanti al giudice di rinvio la causa originaria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 389, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 144, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 144
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)