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Sez. 3, Sentenza n. 369 del 15/01/1980 (Rv. 403751 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - IN GENERE - DOVERE DI VIGILANZA - ESTENSIONE - FATTISPECIE (FATTO ILLECITO VERIFICATOSI NEL TRAGITTO DA UN LOCALE ALL'ALTRO DELLA SCUOLA).*
Stato
decisa il 1980-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403751-01

RESPONSABILITA CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - IN GENERE - DOVERE DI VIGILANZA - ESTENSIONE - FATTISPECIE (FATTO ILLECITO VERIFICATOSI NEL TRAGITTO DA UN LOCALE ALL'ALTRO DELLA SCUOLA).*

Il dovere di vigilanza, la cui violazione comporta, ai sensi dello art 2048 cod civ, la responsabilita dei precettori per i danni cagionati dal fatto illecito degli allievi, e da intendere in senso non assoluto ma relativo, in quanto il contenuto di detto Obbligo e in rapporto inversamente proporzionale al grado di maturita degli alunni, con la conseguenza che con l'avvicinarsi di costoro all'eta del pieno discernimento il dovere di vigilanza dei precettori richiede meno la loro continua presenza. (nella specie, e stata ritenuta corretta la decisione di insussistenza dell'Obbligo di vigilare ragazzi quattordicenni durante il tragitto da un locale all'altro della scuola, trattandosi di tragitto ben noto e privo di pericoli diversi da quelli percepibili da ragazzi di quell'eta normalmente sviluppati). (V 894/77, mass n 384500; (V 3933/68, mass n 337469).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2048

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)