Sez. L, Sentenza n. 2732 del 06/03/1992 (Rv. 476087 - 01)
Beni - Immateriali - Brevetti - Invenzioni industriali - Del prestatore di lavoro | Invenzione d'azienda e invenzione di servizio - Distinzione - Criteri - Retribuzione speciale - Rilevanza - Limiti.
Beni - Immateriali - Brevetti - Invenzioni industriali - Del prestatore di lavoro
Il connotato distintivo della fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 23 del r.d. 29 giugno 1939 n. 1127 (invenzione di azienda) rispetto a quella di cui al primo comma dello stesso articolo (invenzione di servizio) sta nel fatto che in essa la prestazione del dipendente non consiste nel perseguimento di un risultato inventivo e che il conseguimento di questo non rientra nell'oggetto dell'attività dovuta (come è, invece, nell'ipotesi del primo comma), ma è tuttavia collegato a quest'ultima come frutto occasionale - non dovuto né previsto - della prestazione lavorativa. Pertanto, poiché il corrispettivo dell'attività svolta consiste in una speciale retribuzione nell'ipotesi d'invenzione di servizio, e nell'equo premio nell'ipotesi d'invenzione di azienda, la retribuzione è bensì uno degli indici utilizzabili per la qualificazione della fattispecie, ma non lo è in via esclusiva o preminente, ben potendo essere speciale pur in assenza di un'attività inventiva contrattualmente prevista e potendo altresì sussistere di fatto in misura non speciale pur in presenza di un attività di ricerca dovuta per contratto; con l'ulteriore conseguenza che, nel primo caso, mancando l'inclusione dell'attività inventiva fra le prestazioni lavorative dovute, non è configurabile la fattispecie di cui al primo comma del citato articolo (invenzione di servizio) e, nel secondo caso, essendo l' attività di ricerca dovuta per contratto, e non potendosi perciò configurare la fattispecie di cui al secondo comma dello stesso articolo (invenzione di azienda) o quella di cui all'art. 24 del r.d. suindicato, deve ritenersi verificata la prima ipotesi (invenzione di servizio) e sussistente, in mancanza della speciale retribuzione, il relativo diritto, che, in quanto non soddisfatto, può essere fatto valere con specifica domanda al giudice.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 23, Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)