Sez. L, Sentenza n. 11305 del 19/07/2003 (Rv. 565289 - 01)
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - DEL PRESTATORE DI LAVORO | Invenzione di servizio e invenzione di azienda - Punti comuni - Svolgimento di attività lavorativa volta all'invenzione - Differenze - Esplicita previsione o meno di un corrispettivo in caso di invenzione - Mancanza - Diritto all'equo premio - Sussistenza.
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - DEL PRESTATORE DI LAVORO
Sia l'invenzione di servizio che l'invenzione di azienda - rispettivamente previste nel primo e nel secondo comma dell'art. 23 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127 - presuppongono lo svolgimento da parte del dipendente di una attività lavorativa di ricerca volta all'invenzione, mentre l'elemento distintivo tra le due ipotesi risiede principalmente nella presenza o meno di una esplicita previsione contrattuale di una speciale retribuzione costituente corrispettivo dell'attività inventiva, in difetto della quale spetta al dipendente autore dell'invenzione l'attribuzione dell'equo premio previsto dall'art. 23.
Riferimenti normativi: Legge 29/06/1939 num. 1127 art. 23, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)