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Sez. L, Sentenza n. 9594 del 01/10/1997 (Rv. 508439 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - IN GENERE | Contratto di lavoro subordinato concluso con un funzionario di una società munito di procura - Verifica dell'estensione dei poteri - Necessità - Stipula di contratto a tempo determinato "ex" legge n. 230 del 1962, pur in difetto, per il funzionario, dei preventivi nulla osta - Conseguenze - Principio della tutela dell'apparenza - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie ex art. 1398 cod. civ. - Configurabilità - Ratifica da parte della società - Necessità - Forma scritta - Comportamenti concludenti o manifestazioni verbali di adesione da parte della società - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1997-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508439-01

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - IN GENERE

Configura un'ipotesi di eccesso rispetto ai poteri di rappresentanza conferitigli con la procura la fattispecie di un funzionario di una società il quale, non rivestendo la qualità di amministratore della stessa, pur potendo procedere alla stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modificazioni, solo previo nulla osta di un competente organo della società deputato ad accertare e valutare che il contratto da stipulare non dia luogo ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, proceda alla stipula del contratto in questione senza munirsi del prescritto nulla osta. In una tale evenienza, da inquadrarsi, ex art. 1398 cod. civ., nell'ambito delle ipotesi di esercizio di rappresentanza senza poteri, non può operare il principio dell' "apparenza", la cui applicabilità richiede che non sia ravvisabile alcun comportamento colposo del terzo; comportamento il quale non può non ravvisarsi invece in chi - come il lavoratore - ometta di verificare l'estensione effettiva dei poteri di rappresentanza del funzionario in questione. Ne consegue che, ai fini dell'efficacia della stipula nei confronti del "rappresentato", si renda necessaria, ex art. 1399 cod. civ., la ratifica del "dominus", la quale si configura come una dichiarazione unilaterale, per la quale deve essere osservata la forma prescritta per il contratto concluso dal "falsus procurator", e che poi deve essere portata a conoscenza dell'altro contraente, senza che possano - al riguardo - assumere rilevanza sia la circostanza che il "dominus" abbia la conoscenza della esistenza del contratto posto in essere da chi sia privo di poteri rappresentativi, sia il fatto dell'eventuale configurarsi di un comportamento concludente del soggetto rappresentato; con la conseguenza per cui, richiedendo l'apposizione di un termine nel contratto di lavoro subordinato la forma scritta, la ratifica non possa avvenire che nella stessa forma, rendendosi perciò irrilevanti sia un'eventuale autorizzazione meramente verbale provenuta dai competenti organi di Supporto del personale, sia la circostanza del concreto ed effettivo inizio della prestazione dell'attività lavorativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 1398, Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2384

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)