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Sez. L, Sentenza n. 13055 del 04/12/1991 (Rv. 474893 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza (nuovo rito) - Impugnazioni - Cassazione - In genere | Sospensione dei termini durante il periodo feriale - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474893-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza (nuovo rito) - Impugnazioni - Cassazione - In genere

Il principio, sancito dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, secondo cui nelle cause di lavoro, soggette al rito speciale previsto dagli artt. 409 e seg. cod. proc. civ., i termini processuali, ivi compreso il termine annuale per l'impugnazione della sentenza non notificata, non sono sottoposti a sospensione durante il periodo feriale, deve intendersi riferito all'intero corso del procedimento giudiziale e quindi riguarda anche i termini per proporre ricorso per cassazione, atteso che il citato art. 3, anche nella parte in cui richiama l'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, si riferisce sempre a controversie che abbiano una determinata natura (la quale giustifica l'esigenza di una loro sollecita trattazione) e non già all'organo giudiziario presso il quale pende la controversia medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)