Sez. 3, Sentenza n. 408 del 15/02/1972 (Rv. 356314 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
La facolta di proporre in Sede di appello nuove eccezioni trova una insormontabile preclusione nella mancata specifica formulazione delle nuove eccezioni nei motivi di appello che delimitano l'ampiezza del dibattito del giudizio di secondo grado. (nella specie era stata sollevata dall'appellante, per la prima volta in Sede di precisazione delle conclusioni definitive, l'eccezione di liberazione dell'obbligazione fideiussoria per non avere il creditore proposto alcuna istanza giudiziaria contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione). (Conf 3897'69, mass n 344303).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)