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Sez. 3, Sentenza n. 538 del 22/02/1974 (Rv. 368302 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - PROPONIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1974-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368302-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - PROPONIBILITA - LIMITI.*

La facolta dell'appellante di proporre in Sede di gravame nuove eccezioni trova una insormontabile preclusione nella mancata specifica formulazione di tali eccezioni nei motivi d'appello, che delimitano l'ampiezza del dibattito del giudizio di secondo grado. (nella specie, gli eredi del convenuto rimasto soccombente in primo grado, avevano eccepito l'avvenuto pagamento del credito fatto valere, nel corso del giudizio di appello). (Conf 408'72, mass n 356314; 242'72, mass n 356045; (Conf 970'71, mass n 350906; 1430'70, mass n 347227; 2380'65; (contra 1748'70, mass n 364696).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)