diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 19371 del 28/09/2004 (Rv. 577383 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Del diritto alla rendita per malattia professionale - Decorrenza a seguito della sent. n. 206 del 1988 della Corte Costituzionale - Momento della manifestazione della malattia indennizabile anteriore alla denuncia - Modalità di individuazione - Consapevolezza della manifestazione oggettiva e non soggettiva dell'assicurato - Necessità - Fondamento - Fattispcie.
Stato
decisa il 2004-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577383-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 206 del 1988 (dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 135, secondo comma, del D.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui poneva una presunzione assoluta di verificazione della malattia professionale nel giorno in cui è presentata all'istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico), il "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire dall'INAIL la rendita di inabilità permanente ben può individuarsi in un momento antecedente, cioè quando la malattia si sia manifestata con segni o sintomi univocamente idonei a dare consapevolezza all'assicurato della sua esistenza ed incidenza sull'attitudine lavorativa, restando la prova di tale manifestazione anteriore alla denuncia a carico dell'INAIL ed occorrendo in particolare che la suddetta consapevolezza si desuma da elementi obiettivi, giacché è, invece, irrilevante, il soggettivo convincimento dell'assicurato, in quanto resta nella sfera interiore del medesimo e non è, pertanto, suscettibile di alcuna verifica (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che, ritenendo esistente la consapevolezza dell'assicurato della manifestazione di una ipoacusia a seguito di una prova audiometrica sovrapponibile ad altra successivamente eseguita alcuni anni dopo e posta a base dell'azione, aveva ritenuto decorso il termine di prescrizione dalla prima prova).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 135 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)