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Sez. L, Sentenza n. 23418 del 16/12/2004 (Rv. 579235 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Diritto alla rendita per malattia professionale - Prescrizione - Decorrenza - Dal raggiungimento della soglia indennizzabile.
Stato
decisa il 2004-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579235-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI

In relazione alle malattie professionali, il termine triennale di prescrizione dell'azione volta al conseguimento della prestazione previdenziale previsto dall'art. 112 del t.u. n. 1124 del 1965 decorre dalla manifestazione della malattia stessa, che deve ritenersi configurabile - in base alla interpretazione complessiva della materia secondo un criterio di ragionevole favore per il lavoratore fornita dalla Corte costituzionale - quando essa raggiunga una gravità tale, per il superamento della soglia di inabilità, da divenire giuridicamente rilevante ai fini dell'esercizio del diritto alla prestazione, e della relativa prescrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 135 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)