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Sez. L, Sentenza n. 4219 del 25/03/2002 (Rv. 553251 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Assicurazione contro le malattie professionali - Decorrenza della prescrizione - Presupposti - Requisito soggettivo della consapevolezza della origine professionale della malattia - Estremi.
Stato
decisa il 2002-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553251-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI

Al fine di stabilire l'inizio di decorrenza del termine prescrizionale del diritto alla rendita per malattia professionale, la consapevolezza da parte dell'assicurato della origine professionale della malattia (che, concorrendo con la conoscibilità della patologia e della sua indennizzabilità, è idonea a far decorrere il termine triennale ex art. 112 d.P.R. n. 1124 del 1965) deve essere desunta da elementi obiettivi, che siano in grado di far ritenere la conoscibilità della eziologia professionale della malattia manifestatasi, essendo irrilevante, al riguardo, il soggettivo convincimento dell'assicurato, che resta nella sfera interiore di quest'ultimo e non è, pertanto, suscettibile di alcuna verifica.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 135 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)