Sez. L, Sentenza n. 18240 del 21/12/2002 (Rv. 559384 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DISCUSSIONE | Replica delle parti alle conclusioni del pubblico ministero - Brevi osservazioni scritte ex art. 379 cod. proc. civ. - Rinuncia ad una censura contenuta in tali osservazioni - Irrilevanza - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DISCUSSIONE
La rinuncia alla doglianza proposta con il ricorso è inammissibile dopo la discussione dei motivi di ricorso e non può essere contenuta nelle brevi osservazioni scritte ex art. 379, ultima parte, cod. proc. civ., le quali hanno la finalità di consentire alla parte di portare a conoscenza del collegio le ragioni del proprio dissenso rispetto alle argomentazioni e alle richieste del pubblico ministero.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)