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Sez. 1, Sentenza n. 10576 del 04/07/2003 (Rv. 564805 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DISCUSSIONE | Successive osservazioni scritte - Presentazione di documento scritto - Difese di merito - Impossibilità di replica di controparte - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564805-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DISCUSSIONE

È inammissibile il documento presentato dalla difesa di parte ricorrente in cassazione, dopo la chiusura della discussione, che, seppure occasionalmente dettato dalle conclusioni del pubblico ministero, contenga deduzioni difensive, che la parte ben avrebbe potuto sviluppare nel ricorso, o, nelle memorie per l'udienza (nella specie si è ritenuta l'inammissibilità del documento intitolato "Lumi d'udienza", che, nel momento in cui sollevava questioni di legittimità costituzionale per l'ipotesi di mancato accoglimento del ricorso, creava una relazione univoca tra l'interpretazione secondo la Costituzione e l'accoglimento del ricorso, così sviluppando difese nel merito delle questioni di cui la Corte era investita, come strumento indiretto di dissuasione dal rigetto del ricorso, sulle quali la controparte, date le regole processuali, non era posta in grado di replicare).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 379 com. 4, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)