Sez. U, Sentenza n. 5536 del 12/09/1983 (Rv. 430477 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI - ESPORTAZIONE NON AUTORIZZATA DI CAPITALI - PENA PECUNIARIA - IMPUGNAZIONE DEL RELATIVO DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O..*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI - ESPORTAZIONE NON AUTORIZZATA DI CAPITALI - PENA PECUNIARIA - IMPUGNAZIONE DEL RELATIVO DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O..*
A fronte del decreto, con il quale il ministro del tesoro applica una pena pecuniaria per esportazione non autorizzata di valuta, secondo la previsione degli artt. 2 del R.d.l. 5 dicembre 1938 n. 1928 e 6 del d.l. 6 giugno 1956 n. 476, le posizioni del privato sono tutelabili dinanzi al giudice ordinario, tanto se contesti la ricorrenza dei presupposti dell'infrazione, quanto se ponga in discussione la legittimità formale dell'atto e del procedimento in esito al quale è stato adottato, poiché, in entrambi i casi, hanno natura e consistenza di diritto soggettivo, non essendo enucleabile, limitatamente a detti profili di regolarità formale, un distinto ed autonomo interesse legittimo. (V 602/81, mass n 411085; (V 926/78, mass n 390261).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Regio Decr. Legge 05/12/1938 num. 1928 art. 2, Decreto Legge 06/06/1956 num. 476 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)