Sez. U, Sentenza n. 926 del 24/02/1978 (Rv. 390261 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE - POTESTA DELLA PA DI IRROGARE SANZIONI NON PENALI AL PRIVATO - POSIZIONE SOGGETTIVA DI QUEST'ULTIMO - INTERESSE LEGITTIMO E DIRITTO SOGGETTIVO - DISTINZIONE - SANZIONI RIPRISTINATORIE E SANZIONI CON FUNZIONE DIRETTAMENTE PUNITIVA - COMMINATORIA ALTERNATIVA - FACOLTA DISCREZIONALE DI SCELTA DA PARTE DELLA PA - POSIZIONE DI INTERESSE LEGITTIMO DEL PRIVATO - CRITERI DI RIPARTO DELLA GIURISDIZIONE - APPLICABILITA ALLE CONTROVERSIE SULL'AN DELL'ATTO AMMINISTRATIVO - ESTENSIONE A QUELLE SULLA QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE - POTESTA DELLA PA DI IRROGARE SANZIONI NON PENALI AL PRIVATO - POSIZIONE SOGGETTIVA DI QUEST'ULTIMO - INTERESSE LEGITTIMO E DIRITTO SOGGETTIVO - DISTINZIONE - SANZIONI RIPRISTINATORIE E SANZIONI CON FUNZIONE DIRETTAMENTE PUNITIVA - COMMINATORIA ALTERNATIVA - FACOLTA DISCREZIONALE DI SCELTA DA PARTE DELLA PA - POSIZIONE DI INTERESSE LEGITTIMO DEL PRIVATO - CRITERI DI RIPARTO DELLA GIURISDIZIONE - APPLICABILITA ALLE CONTROVERSIE SULL'AN DELL'ATTO AMMINISTRATIVO - ESTENSIONE A QUELLE SULLA QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE.*
Nelle ipotesi in cui la pubblica amministrazione, in presenza di determinati comportamenti previsti dalla legge, ha la potesta di irrogare sanzioni non penali al privato, la posizione soggettiva di quest'ultimo configura un interesse legittimo o un diritto soggettivo, rispettivamente tutelabili davanti al giudice amministrativo od al giudice ordinario, a secondo che resti inclusa nell'area dei poteri autoritativi dell'amministrazione medesima per la cura ed il governo di pubblici interessi, come avviene nel caso delle cosiddette sanzioni 'ripristinatoriè, ovvero esuli da detta area, trattandosi di sanzioni, come quella che imponga il pagamento di una somma di denaro, con funzione direttamente punitiva e solo mediatamente preordinate alla tutela di fini pubblici. Peraltro, quando l'ordinamento preveda una sanzione del secondo tipo in alternativa con una del primo, rimettendone la scelta alla valutazione discrezionale della pa, in entrambi i casi va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto detta alternativita si traduce in una valutazione normativa di omogeneita funzionale delle due sanzioni, e di conseguente attrazione anche di quella punitiva nella sfera del potere dell'autorita amministrativa di tutelare gli interessi pubblici, a fronte del quale le posizioni soggettive del privato restano sempre degradate ad interessi legittimi. Gli indicati criteri di riparto della giurisdizione riguardano tanto le controversie che investano l'an dell'atto amministrativo, anche sotto il profilo della sussistenza dei presupposti di legge e della ritualita del procedimento, quanto quelle che riguardino la concreta quantificazione della sanzione pecuniaria. (V 1557/77, mass n 385267).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)