Sez. 1, Sentenza n. 1091 del 04/03/1978 (Rv. 390457 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - OMISSIONE - NULLITA - RILEVABILITA D'UFFICIO - LIMITI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - OMISSIONE - NULLITA - RILEVABILITA D'UFFICIO - LIMITI.*
La nullita della sentenza dichiarativa del fallimento, per la mancata audizione del debitore in camera di consiglio (art 15 del RD 16 marzo 1942 n 267, nel testo fissato dalla sentenza della Corte costituzionale n 141 del 1970), puo essere rilevata, anche d'ufficio, nella fase di primo grado del giudizio di opposizione alla sentenza medesima. Cio, invece, e precluso nelle ulteriori fasi del giudizio, per le quali trova applicazione il principio della conversione dei motivi di nullita in motivi d'impugnazione (art 161 cod proc civ). (Conf 2168/75, mass n 375939; (Conf 806/75, mass n 374172).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)