Sez. 1, Sentenza n. 3317 del 14/07/1989 (Rv. 463374 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - IN GENERE - COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO NEGOZIALE - ESCLUSIONE DEGLI ESTREMI DEL REATO DI TRUFFA - AZIONE CIVILE DIRETTO A FAR VALERE LE OBBLIGAZIONI NASCENTI DAL NEGOZIO - ESPERIBILITÀ.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - IN GENERE - COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO NEGOZIALE - ESCLUSIONE DEGLI ESTREMI DEL REATO DI TRUFFA - AZIONE CIVILE DIRETTO A FAR VALERE LE OBBLIGAZIONI NASCENTI DAL NEGOZIO - ESPERIBILITÀ.*
La sentenza assolutoria del giudice penale, la quale escluda, in relazione alla Costituzione di un determinato rapporto negoziale, gli estremi del reato di truffa, non osta all'esperimento dell'Azione civile, che sia diretta a far valere le obbligazioni discendenti dal suddetto rapporto, posto che il giudicato penale di assoluzione, ai sensi e nei casi contemplati dall'art. 25 cod. proc. pen., può interferire sulla proposizione o riproposizione della domanda fondato sull'illecito penale, non su domande basate su titolo autonomo e distinto. (V 4622/87, mass n 453290; (V 2987/87, mass n 452083).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 24, Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)