Sez. U, Sentenza n. 2627 del 30/05/1989 (Rv. 462925 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CONTINUATIVA E COORDINATA - ESTENSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CONTINUATIVA E COORDINATA - ESTENSIONE.*
L'art. 429 terzo comma cod. proc. civ., in tema di riconoscimento, con la sentenza di condanna al pagamento di crediti di lavoro, del maggior danno discendente da sopravvenuta svalutazione monetaria, trova applicazione con riguardo a tutti i rapporti contemplati dall'art. 409 cod. proc. civ., ivi inclusi, pertanto, quelli di collaborazione continuativa e coordinata di cui al n. 3 di tale ultima norma, restando in proposito irrilevante che detta collaborazione abbia ad oggetto prestazioni di natura professionale, ovvero che di essa sia beneficiario un ente pubblico non economico. (Conf 5017/87, mass n 453620).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)