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Sez. 3, Sentenza n. 96 del 04/01/1995 (Rv. 489535 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - EQUO CANONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE | Affittuario - Crediti per somme corrisposte al concedente in misura superiore al canone legalmente dovuto - Rivalutazione - Disposizione ex art. 429 terzo comma cod. proc. civ. - Applicabilità.
Stato
decisa il 1995-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489535-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - EQUO CANONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE

La disposizione contenuta nell'art. 429 comma terzo cod. proc. civ., relativa alla rivalutazione con la sentenza di condanna in base al calcolo previsto dall'art. 150 disp. att. dei crediti di lavoro, trova applicazione con riguardo a tutti i rapporti contemplati dall'art. 409 e, quindi, anche ai crediti dell'affittuario coltivatore diretto per le somme corrisposte al concedente in misura superiore a quella del canone legalmente dovuto, poiché tali somme fanno parte sostanzialmente del reddito che l'affittuario coltivatore diretto ha ricavato dalla propria attività lavorativa svolta nell'ambito di un rapporto agrario e, quindi, costituiscono parte del suo reddito di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1628, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 1, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)