Sez. 3, Ordinanza n. 16556 del 18/06/2008 (Rv. 603798 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Omesso deposito in cancelleria del ricorso per regolamento di competenza notificato - Conseguenze - Improcedibilità - Sussistenza.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Nel caso in cui il ricorso per regolamento di competenza, dopo la notificazione, non viene depositato nella cancelleria della Corte di cassazione, la parte intimata può procedere alla relativa iscrizione a ruolo dando dimostrazione dell'avvenuta notificazione dell'istanza, al fine di ottenere la declaratoria di improcedibilità del ricorso, ma ricorrono giusti motivi di compensazione delle spese del procedimento qualora detta parte non dimostri che l'istante abbia rivolto al cancelliere degli uffici davanti ai quali pendono i processi di merito l'istanza di cui al terzo comma dell'art. 47 cod. proc. civ., e che, pertanto, in dipendenza di essa, il processo di merito sia stato sospeso "ex lege" ai sensi dell'art. 48 cod. proc. civ., con la possibilità della sua ripresa solo ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ.. Tale principio vale anche quando sia impugnata un'ordinanza di sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., poiché in tal caso la ripresa del processo è possibile - indipendentemente dalla decisione dell'istanza cui non sia seguita la predetta richiesta al cancelliere e da cui non sia, quindi, derivato l'effetto di cui all'art. 48 cod. proc. civ. - se cessa la vicenda che é stata assunta a fondamento della sospensione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 48 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)