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Sez. 3, Sentenza n. 3262 del 31/07/1977 (Rv. 386802 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - DEPOSITO DEL RICORSO E DEGLI ALTRI ATTI EX ART 369 COD PROC CIV - ONERE DEL RICORRENTE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1977-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386802-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - DEPOSITO DEL RICORSO E DEGLI ALTRI ATTI EX ART 369 COD PROC CIV - ONERE DEL RICORRENTE - SUSSISTENZA.*

Secondo il combinato disposto degli artt 47 e 369 cod proc civ, chi propone ricorso per regolamento di Competenza ha l'Onere di depositare, nei termini di legge, nella cancelleria della Corte di Cassazione, a pena di improcedibilita, il ricorso e la copia autentica del provvedimento impugnato, nonche gli Atti delle precedenti fasi del giudizio, senza i quali non sarebbe possibile l'esame del ricorso stesso. (Conf 1704/74, mass n 369874; (Conf 1439/73, mass n 364154).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)