diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 4943 del 18/11/1989 (Rv. 464275 - 01)

ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE - SOPPRESSIONE DI UN ENTE OSPEDALIERO NELL'AMBITO DELLA REGIONE LAZIO PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - PASSIVITÀ PREGRESSE DELL'ENTE - ADDEBITO AL COMUNE TERRITORIALMENTE COMPETENTE - CONSEGUENZE IN TEMA DI LEGITTIMAZIONE SOSTANZIALE E PROCESSUALE.*
Stato
decisa il 1989-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464275-01

ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE - SOPPRESSIONE DI UN ENTE OSPEDALIERO NELL'AMBITO DELLA REGIONE LAZIO PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - PASSIVITÀ PREGRESSE DELL'ENTE - ADDEBITO AL COMUNE TERRITORIALMENTE COMPETENTE - CONSEGUENZE IN TEMA DI LEGITTIMAZIONE SOSTANZIALE E PROCESSUALE.*

A seguito della soppressione di un ente ospedaliero nella regione Lazio, con l'istituzione del servizio sanitario nazionale, le passività pregresse dell'ente medesimo, ivi incluse quelle discendenti da rapporti di lavoro con i dipendenti, fanno carico al comune territorialmente competente, che le gestisce mediante apposita contabilità-stralcio, secondo la previsione degli artt. 61 e 66 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, nonché dell'art. 3 della legge regionale 28 gennaio 1980 n. 10. In ordine ai suddetti debiti, pertanto, la legittimazione sostanziale e processuale spetta al comune e non alle unità sanitarie locali, essendo irrilevante che la statuizione di condanna sia poi emessa nei confronti del comune tout-court, anziché nei confronti del comune quale titolare della gestione-stralcio, non essendo tale qualità idonea a configurare un differente atteggiarsi della legittimazione passiva del comune stesso. (Conf 1495/88, mass n. 457584; (Conf 621/88, mass n. 457083).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 61 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 66 CORTE COST., Legge Reg. Lazio 28/01/1980 num. 10 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)