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Sez. U, Sentenza n. 1495 del 12/02/1988 (Rv. 457584 - 01)

ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE - SOPPRESSIONE DI UN ENTE OSPEDALIERO NELL'AMBITO DELLA REGIONE LAZIO PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ENTE SUBENTRANTE NELLE POSIZIONI DELL'ENTE OSPEDALIERO DISCIOLTE - COMUNE COMPETENTE PER TERRITORIO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1988-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457584-01

ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE - SOPPRESSIONE DI UN ENTE OSPEDALIERO NELL'AMBITO DELLA REGIONE LAZIO PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ENTE SUBENTRANTE NELLE POSIZIONI DELL'ENTE OSPEDALIERO DISCIOLTE - COMUNE COMPETENTE PER TERRITORIO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

A seguito della soppressione di un ente ospedaliero nella regione Lazio, con l'istituzione del servizio sanitario nazionale, le passività pregresse dell'ente medesimo, ivi incluse quelle discendenti da rapporti di lavoro con i dipendenti, fanno carico al comune territorialmente competente, che le gestisce mediante apposita contabilità-stralcio, secondo la previsione degli artt. 61 e 66 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, nonché dell'art. 3 della legge regionale 28 gennaio 1980 n. 10. In ordine ai suddetti debiti, pertanto, la legittimazione sostanziale e processuale spetta al comune, non alle unità sanitarie locali. (V 2087/85, mass n 439997; (V 2029/85, mass n 439940.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 61 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 66 CORTE COST., Legge Reg. Lazio 28/01/1980 num. 10 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)