Sez. U, Sentenza n. 621 del 26/01/1988 (Rv. 457083 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE - DOMANDA DEL DIPENDENTE DI UN ENTE OSPEDALIERO NELLA REGIONE LAZIO PER IL PAGAMENTO DI SPETTANZE LAVORATIVE MATURATE ANTERIORMENTE ALLA SOPPRESSIONE DELL'ENTE EX LEGGE N. 833 DEL 1978 - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLA U.S.L. - ESCLUSIONE - DEL COMUNE TERRITORIALMENTE COMPETENTE - SUSSISTENZA.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE - DOMANDA DEL DIPENDENTE DI UN ENTE OSPEDALIERO NELLA REGIONE LAZIO PER IL PAGAMENTO DI SPETTANZE LAVORATIVE MATURATE ANTERIORMENTE ALLA SOPPRESSIONE DELL'ENTE EX LEGGE N. 833 DEL 1978 - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLA U.S.L. - ESCLUSIONE - DEL COMUNE TERRITORIALMENTE COMPETENTE - SUSSISTENZA.*
La domanda del dipendente di un ente ospedaliero nella regione Lazio, per il pagamento di spettanze lavorative maturate anteriormente alla soppressione dell'ente stesso, con l'istituzione del servizio sanitario nazionale di cui alla legge 23 dicembre 1978 n. 833, deve essere proposta nei confronti non della unità sanitaria locale, ma del comune territorialmente competente, atteso che questo, ai sensi degli artt. 66 della citata legge e 3 della legge regionale 28 gennaio 1980 n. 10, subentra nelle passività pregresse dei disciolti enti ospedalieri, che gestisce mediante apposita contabilità-stralcio. (V 2087/85, mass n 439997; (V 2029/85, mass n 439940).*
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 61 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 66 CORTE COST., Legge Reg. Lazio 28/01/1980 num. 10 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)