diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3543 del 07/12/1972 (Rv. 361501 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - ADULTERIO - PROVA PRESUNTIVA - AMMISSIBILITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE*
Stato
decisa il 1972-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361501-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - ADULTERIO - PROVA PRESUNTIVA - AMMISSIBILITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE*

Ai fini della separazione personale fra coniugi la prova dell'adulterio puo risultare anche da presunzioni aventi i requisiti richiesti dalla legge. Il giudizio emesso al riguardo dal giudice di merito e incensurabile in Sede di legittimita, allorche sia congruamente motivato e privo di errori logici o giuridici circa le ragioni per le quali l'adulterio sia da considerare pienamente provato. (V 3450'68, mass n 336568; 196'64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)