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Sez. 1, Sentenza n. 1099 del 14/02/1990 (Rv. 465347 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - CON ADDEBITO - PROVA DELL'ADULTERIO - VALUTAZIONE - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465347-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - CON ADDEBITO - PROVA DELL'ADULTERIO - VALUTAZIONE - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*

Ai fini dell'addebitabilità della separazione personale, la valutazione da parte del giudice del merito della prova dell'adulterio, la quale può anche risultare da presunzioni gravi, precise e concordanti, è insindacabile in Sede di legittimità, se logicamente motivata. (Conf 5080/82, mass n 422974; (Conf 3448/73, mass n 367439; (Conf 3543/72, mass n 361501).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)