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Sez. 1, Sentenza n. 5080 del 04/10/1982 (Rv. 422974 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - ADULTERIO - PROVA RELATIVA - PRESUNZIONI - IDONEITÀ - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422974-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - ADULTERIO - PROVA RELATIVA - PRESUNZIONI - IDONEITÀ - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

Ai fini della separazione personale tra coniugi, la prova dell'adulterio può risultare anche da presunzioni che abbiano i requisiti stabiliti dalla legge, siano, cioè, gravi, precise e concordanti. La relativa valutazione del giudice del merito è insindacabile in Sede di legittimità, se logicamente motivata. (V 3448/73, mass n 367439; (Conf 3543/72, mass n 361501; (Conf 2155/71, mass n 352907, sulla seconda parte; (Conf 3450/68, mass n 336568, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)