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Sez. 1, Sentenza n. 5857 del 07/12/2000 Ud. (dep. 12/02/2001) Rv. 218080 - 01

ARMI - IN GENERE | "Parti di arma" assimilabili, ai fini sanzionatori, all'arma intera - Nozione - Caricatore di arma da fuoco - Inclusione.
Stato
decisa il 2000-12-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218080-01

ARMI - IN GENERE

Ai fini della disciplina sanzionatoria di cui alla legge 2 ottobre 1967 n.895, modificata con legge 14 ottobre 1974 n.497, debbono intendersi per "parti di arma", non solo quelle strettamente necessarie a rendere l'arma atta allo sparo, ma anche quelle che contribuiscono a renderla più pericolosa per volume o rapidità di fuoco. Fra le dette parti deve quindi farsi rientrare anche il caricatore, nulla rilevando in contrario che esso non figuri tra quelle che la direttiva n.477/1991 del Consiglio delle Comunità europee definisce "parti essenziali dell'arma" (indicandole, per le armi da fuoco, nel meccanismo di chiusura, nella camera e nella canna), atteso che la detta definizione è funzionale soltanto ai fini della classificazione di ogni arma o parte di essa in una delle quattro categorie previste dalla stessa direttiva (armi vietate, armi soggette ad autorizzazione, armi soggette a dichiarazione, altre armi non rientranti nelle categorie precedenti e pertanto non soggette a obblighi).

Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)