Sez. 1, Sentenza n. 4050 del 17/10/2012 Ud. (dep. 25/01/2013) Rv. 254190 - 01
ARMI - IN GENERE | Detenzione e porto di caricatori di arma comune da sparo - Illiceità penale - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
ARMI - IN GENERE
La detenzione ed il porto di caricatori di arma comune da sparo non è più prevista come reato a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 bis, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 527, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, che non contempla detti caricatori tra le "parti di armi", categoria nella quale essi, invece, rientravano in precedenza ai sensi dell'art. 19 legge 18 aprile 1975, n. 110. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che, essendo stato modificato un elemento normativo di natura extrapenale e essendosi quindi verificato un fenomeno successorio ex art. 2 cod. pen., non sono più punibili anche i fatti commessi in precedenza).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 527 art. 1 bis, Decreto Legisl. 26/10/2010 num. 204 art. 2, Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 7 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 19, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)