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Sez. 3, Sentenza n. 5329 del 12/12/2007 Ud. (dep. 04/02/2008) Rv. 238860 - 01

ARMI - IN GENERE | Parte d'arma - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238860-01

ARMI - IN GENERE

Ai fini della legge penale debbono intendersi per "parti di arma" non solo quelle strettamente necessarie a rendere l'arma atta allo sparo, ma anche quelle che contribuiscono a renderla più pericolosa per volume o rapidità di fuoco. Fra le dette parti rientra quindi anche il caricatore, a nulla rilevando in contrario che esso non figuri tra quelle che la direttiva n. 477 del 1991 del Consiglio delle Comunità europee definisce "parti essenziali dell'arma", essendo detta definizione funzionale soltanto ai fini della classificazione di ogni arma o parte di essa in una delle quattro categorie previste dalla stessa direttiva (ovvero armi vietate, armi soggette ad autorizzazione, armi soggette a dichiarazione e altre armi non rientranti nelle categorie precedenti e pertanto non soggette a obblighi).

Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 12 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)