Sez. 2, Sentenza n. 17436 del 19/08/2011 (Rv. 619057 - 01)
URBANISTICA - IN GENERE | Atti tra vivi di trasferimento di diritti reali relativi a terreni - Nullità ex art. 18, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 - Esigenza di allegazione del certificato di destinazione urbanistica - Estensione alla sentenza di esecuzione specifica ex art. 2932 cod. civ. - Configurabilità - Fondamento - Onere della produzione del relativo certificato - Riparto - Criteri.
URBANISTICA - IN GENERE
La disposizione del secondo comma dell'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 - che sancisce la nullità degli atti tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni, quando ad essi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata - comporta l'esigenza di allegazione del detto certificato per la stipulazione del contratto definitivo o per la sentenza di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo, di cui all'art. 2932 cod. civ.. Pertanto, poichè la sentenza emessa a norma dell'art. 2932 cod. civ. postula l'accertamento dei requisiti di validità del contratto non concluso, incombe sull'attore l'onere di provare la sussistenza delle condizioni richieste per un valido trasferimento, producendo il certificato in parola.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 17, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 18 com. 2 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)