diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 13221 del 06/06/2006 (Rv. 589817 - 01)

URBANISTICA - IN GENERE | Diritti reali relativi a terreni - Atti tra vivi di trasferimento - Mancata allegazione del certificato di destinazione urbanistica - Conseguenze - Nullità di cui all'art. 18 della legge n. 47 del 1985 - Riferimento ai contratti ad effetti reali - Estensione ai contratti preliminari - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589817-01

URBANISTICA - IN GENERE

Ai sensi del secondo comma dell'art. 18 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 la nullità degli atti tra vivi aventi per oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativa a terreni, quando ad essi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni riguardanti l'area interessata, si riferisce esclusivamente ai contratti che, di per se, determinano l'effetto reale indicato dalla norma e non anche a quelli con effetti obbligatori, come il contratto preliminare di compravendita; quest'ultimo è, pertanto, valido e vincolante per le parti, salva l'esigenza di allegazione del certificato di destinazione urbanistica per la conclusione del contratto definitivo o per la sentenza di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo, di cui all'art. 2932 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2932, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)