Sez. 3, Sentenza n. 24460 del 24/11/2007 (Rv. 600315 - 01)
URBANISTICA - IN GENERE | Atti tra vivi di trasferimento di diritti reali relativi a terreni - Nullità ex art. 18, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 - Riferimento ai soli contratti ad effetti reali - Estensione ai contratti preliminari di compravendita e alla "denuntiatio" del proprietario del fondo in tema di prelazione agraria - Esclusione - Fondamento.
URBANISTICA - IN GENERE
La disposizione del secondo comma dell'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che sancisce la nullità degli atti tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni, quando ad essi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata, si riferisce esclusivamente ai contratti che determinano l'effetto reale indicato dalla norma e non anche a quelli con effetti obbligatori, come il contratto preliminare di compravendita, sicché il preliminare e la "denuntiatio" in tema di prelazione agraria sono validi, pur non contenendo la dichiarazione di cui agli artt. 17 e 40 della legge citata e l'allegazione del certificato di destinazione urbanistica, fatta salva l'esigenza di allegazione del detto certificato per la stipulazione del contratto definitivo o per la sentenza di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo, di cui all'art. 2932 cod. civ..
Riferimenti normativi: Legge 26/02/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 17, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 18 com. 2 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)