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Sez. 2, Sentenza n. 2233 del 04/12/2013 Cc. (dep. 20/01/2014) Rv. 258287 - 01

DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE | Notificazione degli atti urgenti - Obblighi del difensore - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258287-01

DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE

Il difensore che abbia accettato il mandato fiduciario deve osservare la necessaria diligenza prevista per consentire la notificazione degli avvisi per i quali la legge preveda l'urgenza, apprestando a tal fine presso il recapito dello studio i mezzi tecnici idonei alla ricezione di tali avvisi e preoccupandosi di garantire l'accesso agli stessi mezzi.(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non diligente il comportamento del difensore di un soggetto, scarcerato per motivi formali, che si era reso irreperibile nei giorni immediatamente precedenti la Pasqua non consentendo la notifica dell'avviso di interrogatorio di cui all'art. 302 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 149, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 150, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)