Sez. 4, Sentenza n. 16369 del 17/12/2007 Cc. (dep. 21/04/2008) Rv. 239532 - 01
DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE | Notificazione degli atti urgenti - Obblighi del difensore.
DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE
Il difensore che abbia accettato il mandato fiduciario deve osservare la necessaria diligenza per consentire la notificazione degli avvisi per i quali la legge preveda l'urgenza, apprestando a tal fine presso il recapito dello studio i mezzi tecnici idonei alla ricezione di tali avvisi e preoccupandosi di garantire l'accesso agli stessi mezzi.(Nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto legittimo l'abbandono della procedura di notificazione a mezzo telefono dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale nel procedimento di riesame a causa dell'impossibilità di contattare l'utenza del difensore risultata costantemente occupata).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 149, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)