diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8409 del 24/09/1996 (Rv. 499702 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE | Mancata interruzione, o pronuncia di sentenza nonostante l'interruzione - Legittimazione alla relativa deduzione - Legittimazione della parte assistita - Carattere esclusivo.
Stato
decisa il 1996-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499702-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE

Poiché le norme sull'interruzione del processo per morte o impedimento del procuratore sono volte a tutelare la parte nei cui confronti l'evento si è verificato, questa è la sola legittimata a dolersi della mancata interruzione e a dedurre l'inefficacia nei suoi confronti della sentenza che sia stata emessa, nonostante l'interruzione, al pari di ogni altro atto processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)