Sez. 2, Sentenza n. 1200 del 04/02/1992 (Rv. 475569 - 01)
Procedimento civile - Interruzione del processo - Morte del procuratore - In genere | Effetti - Sentenza emessa durante il periodo di interruzione del processo - Nullità insanabile - Inefficacia nei confronti della parte colpita dall'evento interruttivo.
Procedimento civile - Interruzione del processo - Morte del procuratore - In genere
La sentenza emessa nonostante l'interruzione del processo che consegue automaticamente alla morte del procuratore della parte, (ancorché verificatasi dopo il rinvio della udienza di discussione), al pari di ogni altro atto processuale compiuto precedentemente ad essa e dopo il giorno del decesso, è affetta da nullità insanabile e pertanto non può produrre effetto alcuno nei confronti della parte dall'evento interruttivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 304
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)