Sez. 2, Sentenza n. 2129 del 24/02/1995 (Rv. 490694 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE | Sentenza emessa nonostante l'interruzione - Conseguenze - Nullità - Passaggio in giudicato di detta sentenza per tardiva impugnazione - Sanatoria della nullità.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE
La nullità della sentenza emessa nonostante l'interruzione del processo conseguente automaticamente alla morte del procuratore della parte verificatasi nelle more del processo (nella specie: tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e quella di discussione), al pari di ogni atto processuale compiuto antecedentemente ad essa e dopo il giorno del decesso, può essere fatta valere, in applicazione della regola dettata dall'art. 161 cod. proc. civ., soltanto nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione consentiti nei confronti della sentenza nullamente emessa, sicché la nullità è sanata dal passaggio in giudicato della sentenza in conseguenza della omessa o tardiva impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)