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Sez. L, Sentenza n. 29 del 05/01/1984 (Rv. 432275 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - DIPENDENZA DI AZIENDA - NOZIONE - PUNTO DI VENDITA DI UNA SOCIETÀ COSTITUENTE UN'ENTITÀ STRUTTURALE AUTONOMA - INCLUSIONE - DIPENDENZA DALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMPRESA, AUTONOMIA GIURIDICA DELLA ENTITÀ, NUMERO DEI LAVORATORI E ADEMPIMENTO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI CURATO DALLA SEDE DELLA SOCIETÀ - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1984-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432275-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - DIPENDENZA DI AZIENDA - NOZIONE - PUNTO DI VENDITA DI UNA SOCIETÀ COSTITUENTE UN'ENTITÀ STRUTTURALE AUTONOMA - INCLUSIONE - DIPENDENZA DALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMPRESA, AUTONOMIA GIURIDICA DELLA ENTITÀ, NUMERO DEI LAVORATORI E ADEMPIMENTO DEGLI ONERI PREVIDENZIALI CURATO DALLA SEDE DELLA SOCIETÀ - IRRILEVANZA.*

Ai fini dell'individuazione del giudice competente per territorio nelle controversie individuali di lavoro, la "dipendenza" (art. 413 secondo comma, cod. proc. civ.) non si identifica necessariamente con una filiale o una succursale dell'azienda. Pertanto, deve ritenersi "dipendenza" anche il punto di vendita di una società dotato di organizzazione di mezzi, clientela e contabilità autonome da quelle degli altri esercizi consimili situati in diversi comuni della zona, e configurante, perciò, un'entità strutturale autonoma, anche se giuridicamente sottoposta alla direzione centrale dell'impresa, restando irrilevanti l'esistenza o meno di una particolare autonomia giuridica di tale entità e il numero (più o meno limitato) dei lavoratori che vi sono addetti nonché la circostanza che gli adempimenti previdenziali relativi ai rapporti di lavoro di detti dipendenti siano curati dalla Sede della società. (V 3705/82, mass n 421672; (V 1697/82, mass n 419537; (V 873/81, mass n 411377).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)