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Sez. L, Sentenza n. 873 del 12/02/1981 (Rv. 411377 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - DIPENDENZA DELL'AZIENDA - RILEVANZA - NOZIONE - PARTICOLARE AUTONOMIA GIURIDICA DELLA DIPENDENZA O PRESENZA NELLA STESSA DI UN NUMERO PIU O MENO LIMITATO DI DIPENDENTI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1981-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411377-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - DIPENDENZA DELL'AZIENDA - RILEVANZA - NOZIONE - PARTICOLARE AUTONOMIA GIURIDICA DELLA DIPENDENZA O PRESENZA NELLA STESSA DI UN NUMERO PIU O MENO LIMITATO DI DIPENDENTI - IRRILEVANZA.*

Ai fini della Competenza territoriale nelle controversie individuali di lavoro di cui all'art 413 cod proc civ per dipendenza della azienda, alla quale e addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della cessazione del rapporto deve intendersi un nucleo di beni, aventi una individualita meramente economica, organicamente collegato con l'azienda e strutturalmente destinata al perseguimento delle finalita dell'impresa, mentre e irrilevante l'esistenza di una particolare autonomia giuridica o che si tratti di un nucleo cui sia addetto un numero piu o meno limitato di dipendenti.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)