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Sez. 2, Sentenza n. 706 del 13/03/1973 (Rv. 362885 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE - ECCEZIONI ASSORBITE - PARTE VITTORIOSA - RIPROPOSIZIONE CON APPELLO INCIDENTALE - NECESSITA - ESCLUSIONE - RIPROPOSIZIONE TARDIVA - MANCATO ESAME - VIZIO DI OMESSA PRONUNCIA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362885-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE - ECCEZIONI ASSORBITE - PARTE VITTORIOSA - RIPROPOSIZIONE CON APPELLO INCIDENTALE - NECESSITA - ESCLUSIONE - RIPROPOSIZIONE TARDIVA - MANCATO ESAME - VIZIO DI OMESSA PRONUNCIA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

La parte vittoriosa nel giudizio di primo grado se non deve proporre appello incidentale per richiamare in discussione, in Sede di gravame, le eccezioni che abbia prospettato e che siano rimaste assorbite dalla decisione di primo grado, deve, tuttavia, espressamente riproporle in Forma chiara e precisa prima della rimessione della causa al collegio. Pertanto, ove le suddette eccezioni siano state riproposte soltanto in comparsa conclusionale, la mancata statuizione su di esse da parte del giudice di appello non concreta il vizio di omessa pronuncia. (V 1278/70, mass n 346268).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)