Sez. L, Sentenza n. 1330 del 17/02/1999 (Rv. 523295 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE | Giudizio sulla legittimità del licenziamento per fatto costituente reato - Proscioglimento del lavoratore in sede di udienza penale preliminare - Efficacia del giudicato penale in sede civile - Esclusione ex art. 654 nuovo cod. proc. pen..
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE
Nel giudizio relativo alla legittimità del licenziamento intimato ad un lavoratore sulla base di un addebito che, per il fatto di integrare astrattamente un ipotesi di reato, abbia dato inizio ad un procedimento penale, il giudice non è vincolato dal giudicato penale di proscioglimento (con sentenza del giudice delle indagini preliminari) del lavoratore dall'imputazione ed è quindi abilitato a procedere autonomamente alla ricostruzione e valutazione dei fatti, nel caso di mancata partecipazione al giudizio penale del datore di lavoro, in quanto l'art. 654 cod. proc. pen., diversamente dall'art. 652 relativo ai giudizi civili di risarcimento del danno (quale non è il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento), esclude che possa avere efficacia in un successivo giudizio civile la sentenza penale di condanna o di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento, con riferimento ai soggetti che non abbiano partecipato al giudizio penale, e quindi a maggior ragione non ha alcuna efficacia preclusiva la sentenza di proscioglimento dell'imputato all'esito dell'udienza preliminare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 654 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)