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Sez. L, Sentenza n. 12806 del 18/11/1999 (Rv. 531267 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Provvedimento di sospensione adottato per la ritenuta incidenza di un giudizio penale - Sospensione necessaria (e non facoltativa) - Configurabilità - Conseguenze - Impugnazione con regolamento di competenza - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531267-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

Il provvedimento di sospensione del giudizio, che il giudice di merito abbia adottato sul presupposto della ritenuta rilevanza di un giudizio penale ai fini della decisione della causa civile, è qualificabile come provvedimento di sospensione necessaria, anche se non cita espressamente l'art. 295 cod. proc. civ., e quindi è ammissibile la sua impugnazione con regolamento di competenza, a norma dell'art. 42 cod. proc. civ., così come modificato dall'art. 6 della legge n. 353 del 1990. (Fattispecie relativa a giudizio di impugnazione di un licenziamento disciplinare: nel merito la S.C., accogliendo il ricorso, ha annullato il provvedimento di sospensione adottato dal giudice di merito, sia per l'insussistenza di un nesso di pregiudizialità logica tra il giudizio penale e giudizio sulla legittimità del licenziamento, considerata la motivazione di quest'ultimo, sia per la non ricorrenza delle restrittive condizioni a cui, secondo la disciplina vigente, è subordinata l'incidenza del giudicato penale sul giudizio civile, anche in presenza di un astratto rapporto di pregiudizialità).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)