Sez. 5, Sentenza n. 13890 del 28/05/2008 (Rv. 603965 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE | Accertamento suppletivo - Inosservanza del termine fissato dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2002 - Violazione dello Statuto del contribuente - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE
In materia di accertamento di tributi doganali, non costituisce violazione dello Statuto dei diritti del contribuente l'emissione dell'avviso di accertamento suppletivo prima della scadenza del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2002, n. 212 per la presentazione di osservazioni e richieste dopo il rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte dell'organo impositore. Ed infatti, da un lato la normativa sul riordino degli istituti doganali di cui al d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374 prevede, nell'ambito del procedimento di revisione dell'accertamento, la possibilità di procedere a verifiche fiscali richiamando i poteri di accesso, ispezione e verifica in tema di IVA (art. 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), per cui, qualora l'Amministrazione si avvalga di tale strumento istruttorio, può scattare a favore del contribuente sottoposto a dette indagini il meccanismo delle garanzie previste dalla citata norma. Dall'altro lato, qualora (come nel caso di specie), l'Amministrazione non si avvalga di tale mezzo istruttorio, già il sistema doganale appresta una serie di garanzie peculiari per il contribuente, prevedendo la contestazione amministrativa, e la compilazione di un apposito verbale per raccogliere le osservazioni ed i motivi di reclamo del contribuente ai fini dell'eventuale controversia doganale, quali la possibilità di presentare osservazioni, di talché il sistema complessivo previsto dal d.lgs. n. 374 del 1990 è pienamente rispettoso dei criteri dettati dallo Statuto del contribuente in virtù del principio di leale collaborazione tra Amministrazione e contribuente.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/2002 num. 212 art. 12 com. 7, Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)