Sez. 5, Sentenza n. 21103 del 13/10/2011 (Rv. 619742 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Notifica avviso di accertamento o di irrogazione di sanzioni - Termine dilatorio di sessanta giorni dalla conclusione della verifica fiscale - Nullità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
La notifica dell'avviso di accertamento (e, come nella specie, dell'eventuale consequenziale avviso di irrogazione di sanzioni) prima dello scadere del termine di sessanta giorni, dalla conclusione della verifica fiscale, previsto dall'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non ne determina in assoluto la nullità , attesa la natura vincolata dell'atto rispetto al verbale di constatazione sul quale si fonda e considerata la mancanza di una specifica previsione normativa in tal senso, restando comunque garantito al contribuente il diritto di difesa, tanto in via amministrativa, quanto in via giudiziaria, entro il termine ordinario previsto dalla legge.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)