Sez. 5, Sentenza n. 22320 del 03/11/2010 (Rv. 615577 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Rispetto del termine di 60 giorni previsto dal comma 1 dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000 - Necessità - Inosservanza del termine - Conseguenze - Nullità - Condizioni - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
L'avviso di accertamento, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000, non può essere emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni ispettive, "salvo casi di particolare e motivata urgenza". La sanzione di invalidità dell'atto - prevista in via generale dall'art. 21 septies della legge n. 241 del 1990 e con specifico riferimento all'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA rispettivamente dagli art. 42, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dall'art. 56, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972 - consegue, quindi, solo quando l'avviso medesimo non rechi motivazione sull'eventuale urgenza che ne ha determinato l'adozione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva annullato un avviso di accertamento emesso prima dello spirare del termine di 60 giorni, per non avere verificato se, nella motivazione dello stesso atto, fosse contenuto un riferimento specifico a eventuali ragioni di urgenza che giustificassero la deroga al termine).
Riferimenti normativi: Legge 07/09/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/09/1990 num. 241 art. 21 septies CORTE COST., Legge 27/07/2002 num. 212 art. 7, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 56 com. 5 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)