Sez. 6, Sentenza n. 10412 del 13/03/1987 Ud. (dep. 08/10/1987) Rv. 176791 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - FINALITÀ - CRITERI DI VALUTAZIONE - MOTIVAZIONE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - FINALITÀ - CRITERI DI VALUTAZIONE - MOTIVAZIONE.*
Le circostanze attenuanti generiche costituiscono un mezzo affidato al giudice per meglio adeguare - con ampia facoltà discrezionale - la pena al caso concreto in base ad una valutazione che sfugge ad una casistica predeterminata, sì che, in caso di loro diniego, l'Obbligo della motivazione può ritenersi adempiuto anche se il giudice non prende in esame tutte le situazioni prospettate dall'imputato, essendo sufficiente che, attraverso una disamina anche implicita del fatto e della personalità dell'autore, indichi quei dati o quel dato che ritenga prevalente ed idoneo a consigliare o no la concessione del beneficio. (V mass n 157226; (V mass n 151481).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)